DI CHI SONO LE TAVOLE ORIGINALI?
Lo scorso 22 febbraio 2022 si è diffusa, attraverso i social network, la notizia che alcunə disegnatorə che collaborano con Sergio Bonelli Editore avevano ricevuto in via telematica una circolare che affronta il tema della gestione e proprietà delle tavole originali da loro realizzate.
Avendo seguito l’evolversi della notizia, e i commenti spesso polemici o preoccupati che ne sono scaturiti, abbiamo cercato di andare a fondo, con l’obiettivo di poter fornire una corretta informazione sia a chi è associatə a MeFu che a chiunque collabori con Sergio Bonelli Editore in qualità di disegnatorə, o si auspichi di collaborarci in futuro, che, infine, a chiunque disegni su commissione per altri editori, eventualmente su una sceneggiatura scritta da terzi.
Insomma ci siamo presi un po’ di tempo. Non ci piace cavalcare le polemiche, e avevamo bisogno di raccogliere informazioni attendibili e di prima mano: ringraziamo quindi innanzitutto lə disegnatorə grazie alə qualə abbiamo potuto visionare sia la circolare “incriminata” che i contratti di cessione del diritto d’autore utilizzati dalla casa editrice, a cui la circolare fa riferimento.
Gli appunti che seguono sono stati redatti in collaborazione con l’esperto in diritto d’autore che ci segue nelle nostre attività, l’avvocato Armando Perna, socio dello studio Pozzi & Partners di Milano.
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PREMESSE
La premessa fondamentale è che la circolare ricevuta dalə autorə non aggiunge nulla di nuovo, ma ribadisce solo quanto già indicato nei contratti attualmente in vigore tra editore e autorə (o almeno in quelli che abbiamo potuto visionare).
Una seconda importante premessa è che, secondo quanto ci è stato riferito, non tutti lə autorə che collaborano o hanno collaborato con l’editore hanno ricevuto questa circolare e, cosa ancora più rilevante, non tuttə lə autorə, al momento della pubblicazione della propria opera, avevano ancora ricevuto e di conseguenza firmato il proprio contratto di pubblicazione.
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LA CIRCOLARE
La circolare si esprime in merito a due punti principali: la gestione delle tavole originali e la loro “proprietà materiale”.
Il testo non è esente da dubbi interpretativi e si presta, in alcune parti, a diverse possibili interpretazioni. Anche per questo motivo, si impone un chiarimento da parte dell’editore.
Secondo l’interpretazione che riteniamo più plausibile, la circolare affermerebbe che l’editore ha affidato e affiderà la gestione delle tavole originali direttamente a chi le ha realizzate, ma solo per questioni di ordine pratico.
In secondo luogo si indica che la “proprietà materiale” non è esclusiva delə disegnatorə, ma deve essere divisa in egual misura tra disegnatorə, sceneggiatorə, creatorə dell’opera ed editore.
Si afferma infine che i diritti di utilizzazione delle tavole originali rimangono in via esclusiva e definitiva in capo all’editore.
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NOTE E COMMENTI
- Ci è capitato di leggere, in vari commenti online, che si tratta di una circolare necessaria per adeguare i contratti alla nuova legge europea sul diritto d’autore. Questa informazione non corrisponde al vero: il D.lgs. N. 177/2021 recepisce ed attua sì la direttiva UE n.790/19, ma questa si concentra invece quasi esclusivamente su aspetti del diritto d’autore inerenti al mondo digitale, senza prendere in considerazione temi che incidono su quanto oggetto della presente analisi.
- La circolare sembra invece richiamare in maniera generale un principio espresso nell’articolo 10 della legge sul diritto d’autore, in vigore in Italia dal 1941. L’articolo 10 recita infatti come segue: Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
- Innanzitutto dobbiamo notare che il legislatore del 1941 ha stabilito un meccanismo più confacente ad altre forme d’arte (ad esempio la musica) nelle quali è molto più frequente che, nel processo creativo, il contributo di ogni coautorə possa essere indistinguibile e inscindibile. Nell’industria del fumetto, tuttavia, soprattutto nella produzione seriale, i contributi dei vari soggetti che partecipano alla realizzazione dell’opera sono chiaramente distinguibili e persino scindibili. Il meccanismo presuntivo (“le parti indivise si presumono di valore eguale”) previsto dalla legge sul diritto d’autore dovrebbe dunque, nel caso di cui ci si occupa, cioè quello delle tavole originali, cedere il passo ad una più equa ripartizione delle “quote” spettanti a ciascuno dei soggetti indicati nella circolare.
- Segue acriticamente un modello che non tiene minimamente conto, ad esempio, della diversa quantità di lavoro richiesta in media dalla scrittura di una pagina di sceneggiatura e dal disegno di una tavola di fumetto, né del diverso peso che hanno lə varə coautorə nella singola opera o tavola. Per intenderci, per scrivere “Tavola 1 – vignetta unica – campo lunghissimo – veduta aerea di Venezia” non impiega lo stesso tempo che disegnare la città lagunare tratteggiandone tutti gli edifici principali in modo da renderli riconoscibili. Ciò non vuol dire che un autorə sia migliore di un altrə, ma semplicemente che l’apporto creativo ed il “lavoro” profusi spesso non sono proporzionati. A ogni modo, in termini generali, una legge sul diritto d’autore contemporanea dovrebbe prendere in considerazione tutte le diverse tipologie di opere e linguaggi con relative specificità, ed essere scritta per accogliere in potenza anche altre forme che dovessero nascere e svilupparsi in futuro.
- Quanto di cui al punto precedente è ancora più rilevante se si considera che il modello attuato finora, e consentito dagli editori e dai coautorə senza accampare alcuna pretesa, è che lə disegnatorə disponesse liberamente delle tavole originali.
- Venendo ai contratti a cui la circolare fa riferimento, vi è fondato motivo di ritenere che se un autorə ha accettato la clausola della ripartizione dei diritti in misura eguale, non possa successivamente contestare quella scelta, e dunque il contenuto della circolare. Ciò con riferimento all’opera a cui il contratto si riferisce.
- Anche nel caso di autori senza contratto, o con contratto verbale, l’automatismo dell’art.10 citato si applica ugualmente, perché potrebbe essere derogato solo mediante patto contrario per iscritto.
- Pertanto è auspicabile che, dopo aver ricevuto dall’editore i doverosi chiarimenti, si porti avanti una negoziazione individuale e collettiva volta a riequilibrare le proporzioni tra lə diversə coautorə in base all’apporto fornito da ciascunə nella realizzazione di ogni singola tavola. Ciò con il coinvolgimento di tuttə lə contributorə.
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CONCLUSIONI
Allo stato attuale sappiamo che in Italia buona parte delə disegnatorə (non solo lə collaboratorə di Sergio Bonelli Editore) gestisce e regola la proprietà materiale delle tavole originale in totale autonomia: c’è chi le conserva nel proprio archivio, chi le dona, e chi le vende a privati, gallerie d’arte o collezionisti (l’aspetto fiscale meriterebbe un approfondimento a parte), secondo un tacito e implicito accordo tra le parti, cioè tra disegnatorə, sceneggiatorə, creatorə ed editore, per cui attualmente i proventi dell’eventuale vendita spettano interamente alə disegnatorə.
Le problematiche sollevate da alcunə autorə in ordine alla titolarità delle tavole originali, ai contratti e alla circolare Bonelli sono attuali e rilevanti.
Esse potrebbero dar adito a contenziosi tra coautorə e mettere in discussione un sistema consolidato che ha visto lə disegnatorə agire in completa autonomia senza alcuna contestazione.
Va quindi urgentemente promosso un dialogo sul tema, in maniera seria e approfondita e nelle sedi competenti.
Va inoltre aperta la trattativa sulla creazione di un sistema che valorizzi i diversi contributi apportati da ciascun coautorə.
Noi di MeFu siamo pronti a farci promotori di ciò nell’interesse dei nostrə associatə e di tutti i soggetti coinvolti.