INTRODUZIONE
Questa guida vuole fornire uno strumento utile a chi lavora per editori o committenti (che non siano persone fisiche) esteri e si stia chiedendo come essere in regola col pagamento delle tasse sulla propria remunerazione, senza rimetterci del denaro.
Perché si parla di doppia imposizione?
Premessa fondamentale: l’editore è un sostituto d’imposta, cioè il soggetto che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria: questo vuol dire che trattiene già, dal compenso lordo pattuito con l’autore, la quota di tasse destinate allo stato, versando all’autore solo il netto.
Nel caso di un rapporto lavorativo con un editore estero, questi agisce da sostituto d’imposta nel proprio paese (trattenendo quindi la quota per le tasse), ma l’autore italiano, se non interviene per tempo, sarà tenuto comunque a pagare le tasse su quel reddito nel proprio paese: ecco la doppia imposizione fiscale.
Per ovviare a questo problema, gli stati hanno stipulato degli accordi per determinare a chi spetti la tassazione, e le procedure per evitare la duplicazione del prelievo fiscale. Normalmente il prelievo fiscale sui canoni (cioè i compensi relativi a royalty sul diritto d’autore) spetta al paese in cui l’autore risiede.
VERIFICA PRELIMINARE
Come prima cosa conviene verificare se esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e il paese dell’editore con cui state già collaborando, o siete in procinto di collaborare. Potete a riguardo consultare il sito del Ministero dell’Economia e Finanze:
[spoiler: sono davvero pochi i paesi che non hanno stipulato trattati bilaterali con l’Italia]
ATTESTAZIONE DI RESIDENZA AI FINI TRIBUTARI
Appena possibile, idealmente appena iniziata la collaborazione (specie se l’editore pagherà a scaglioni), e comunque prima di ricevere il compenso, l’autore deve attivarsi producendo al soggetto non residente che corrisponde i redditi (cioè l’editore), un modello predisposto dall’Autorità fiscale dello stato in cui l’editore opera che contiene un’attestazione di residenza ai fini tributari in Italia.
Nel caso in cui non esista un modello specifico, l’Agenzia delle Entrate italiana ha predisposto un modello generico di attestazione di residenza fiscale per i soggetti residenti:
Consigliamo però di ricorrere sempre, se esiste, al modello predisposto dall’autorità fiscale estera, perché molte amministrazioni estere non accettano l’attestato di residenza fiscale adottato dall’Agenzia delle Entrate italiana e richiedono la compilazione del proprio modello.
A seconda del paese, può essere richiesta o meno l’apposizione di timbro e firma da parte della propria Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Esemplifichiamo qui le procedure per i due paesi esteri con cui l’autore italiano si trova più spesso a collaborare.
LA PROCEDURA – FRANCIA
Per essere pagati da un editore francese, occorre presentare due modelli:
– il modello 5000, che attesta la residenza fiscale
– Il modello 5003, per richiedere l’annullamento della trattenuta alla fonte
Ii moduli si trovano sia sul sito della nostra Agenzia delle Entrate che su quello della controparte francese:
I pdf sono compilabili direttamente in digitale. Parte della compilazione spetta all’autore (Quadri I, II e III) e altre parti all’editore (Quadro V e allegato 5003).
I pdf sono composti dallo stesso modulo in triplice copia: una per l’Agenzia delle Entrate italiana, una per l’autore e la terza, in francese, da mandare all’editore (che avrà cura di consegnarla all’Agenzia delle Entrate francese).
Una volta compilati entrambi i pdf (5000 e 5003), bisogna stamparli, firmarli, munirsi di una marca da bollo da 3,10€, una fotocopia della propria carte d’identità e andare a depositarli all’Agenzia delle Entrate.
Se la vostra richiesta all’agenzia avviene prima di giugno, può verificarsi il caso che l’impiegato dell’Agenzia delle Entrate si opponga a timbrare il modulo, perché la residenza fiscale viene considerata tale solo dopo 6 mesi e un giorno dell’anno in corso.
Vi invitiamo in tal caso a stampare il documento allegato ai moduli (http://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/5000-sd/2018/5000-sd_2277.pdf), in modo da poter spiegare all’impiegato la natura della vostra richiesta, e perché siete legittimati a richiedere il timbro del modulo prima del tempo.
L’articolo da citare è il seguente:
“I redditi da capitale di origine francese versati a persone fisiche o giuridiche non effettivamente domiciliate o non aventi la sede sociale in Francia, sono assoggettati in Francia a una ritenuta alla fonte. L’aliquota di tale ritenuta è generalmente applicata nella misura del 30 % per i dividendi, del 15 % per certi interessi, del 33 % per i canoni.
In virtù delle convenzioni fiscali internazionali sottoscritte dalla Francia, l’aliquota di tale imposta può essere diminuita o addirittura ridotta a zero. L’esemplare in lingua francese dovrà essere trasmesso prima del pagamento dei dividendi all’istituto in Francia o all’estero che gestisce il vostro conto.”
Inoltre, se non è la prima volta che lavorate con un editore francese, può essere utile portare precedenti attestazioni di residenza fiscale.
In alternativa potete evitare la visita in presenza all’Agenzia delle Entrate facendo richiesta dell’attestazione tramite PEC, inviando inviando i due moduli compilati, la scansione della carta d’identità, e la quietanza del F23 di pagamento dei 3,10 € (pagata necessariamente in banca). L’indirizzo PEC a cui inviare la richiesta sarà quello della direzione provinciale di riferimento rispetto a dove risiedete.
*RIMBORSI
Se, per qualche motivo, non fosse stato possibile convincere l’impiegato dell’Agenzia delle Entrate, o ci si sia dimenticati di compilare i moduli e consegnarli all’editore prima del pagamento, è comunque possibile richiedere un rimborso, presentando i documenti giustificativi, presso il servizio delle imposte per le persone fisiche non residenti (Service des impôts des particuliers nonrésidents – 10, rue du Centre, TSA 10010, 93160 Noisy le Grand – Francia).
LA PROCEDURA – STATI UNITI D’AMERICA
L’amministrazione USA non riconosce il modello generico predisposto dalla nostra Agenzia delle Entrate, pertanto bisogna fare riferimento ai moduli presenti sul sito dell’Internal Revenue Service (dipartimento del Tesoro), a questo link:
http://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben
In ogni caso, il modulo da compilare è questo (anche direttamente in digitale sul pdf):
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
Mentre queste sono le istruzioni:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf
Nel caso degli Stati Uniti sarà sufficiente compilare il modulo, firmarlo e inviarlo al proprio editore americano, senza passaggi all’Agenzia delle Entrate italiana o statunitense (di solito è l’editore stesso a richiederne preventivamente la compilazione).
ALTRI PAESI
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate italiana sono presenti i moduli specifici contro la doppia imposizione anche per i seguenti paesi, oltre a Francia e Stati Uniti d’America: Austra, Danimarca, Olanda, Portogallo e Svizzera.
I moduli sono scaricabili a questo link:
IN DEFINITIVA
L’editore, dunque, non sarà sostituto d’imposta e pagherà il lordo pattuito. Starà all’autore, nella successiva fase di dichiarazione dei redditi, pagare la ritenuta con la normale tassazione italiana. Nel caso di diritto d’autore, il 20% sul 60% del lordo per gli under 35, e il 20% sul 75% del lordo per gli over 35.