GUIDA MINIMA ALLA LETTURA DI UN CONTRATTO
Il contratto (dal latino contractus, participio passato di contrahĕre, «trarre insieme, riunire, contrarre»), nell’ordinamento giuridico italiano, è l’accordo di due o più parti per costituire (nel senso di incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modifica ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine a un rapporto preesistente) tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (cioè corrispondente a interessi di natura economica).
È un regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano, ed è sia un modo di acquisto di diritti reali, sia una fonte di obbligazioni.
Nello nostro specifico è un accordo privato che uno o più autori stipulano con un editore per definire i propri ruoli, i comportamenti delle parti e i loro diritti reciproci in merito alla pubblicazione di un’opera.
In quanto accordo, si può non essere “d’accordo” con la proposta ricevuta inizialmente, e chiedere delle modifiche per venire incontro alle esigenze dell’una o dell’altra parte.
Ogni accordo è negoziabile, in funzione delle reciproche priorità dei soggetti coinvolti.
È fondamentale leggere bene una proposta di contratto e aderire a ogni suo punto.
Una volta firmato (dichiarando quindi di essere in accordo con tutte le sue parti), siamo responsabili di ciò che ne consegue.
Può la richiesta di negoziazione portare al fallimento dell’accordo? Potrebbe.
Ma se chi propone un contratto di pubblicazione crede nell’operato dei creatori sarà disposto a cercare un punto d’incontro. In generale, più i creatori saranno consapevoli del proprio valore e dei propri diritti, e più cercheranno di farli rispettare, come singoli e come categoria, più aumenterà la loro forza contrattuale. Siamo consapevoli che leggere e interpretare clausole contrattuali non sia l’attività a cui un creatore di fumetti è più portato (altrimenti avrebbe studiato giurisprudenza), ma bisogna tenere bene a mente che un contratto è un vincolo che con ogni probabilità durerà per vari anni.
Premesso che, in Italia, non esiste un modello standard per i contratti tra editori e autori di fumetto, quella che segue è una guida minima alla lettura di un contratto di cessione dei diritti d’autore a fronte della pubblicazione di un’opera, per spiegarne le sezioni principali e fornire gli strumenti per valutarne il potenziale contenuto.
Seconda importante premessa: il diritto di paternità dell’opera è personale e inalienabile, e compete esclusivamente all’autore (o agli autori). Quello che si cede è un diritto patrimoniale, cioè il diritto di sfruttare economicamente l’opera. Come ogni diritto patrimoniale, è limitato nel tempo, nei modi e nelle forme stabilite precisamente da un contratto, allo scadere del quale ritorna in possesso dell’autore.
NB. Un contratto non può essere MAI per sempre. Un contratto non è un diamante.
LE PARTI E L’OPERA
In primo luogo vengono fornite le generalità di entrambe le parti, ovvero l’Editore e l’Autore, o gli Autori (specificandone il ruolo).
Viene inoltre definita l’opera per la quale si stipula il contratto. Le si attribuisce un titolo (anche provvisorio), si indica il numero di pagine (ed eventualmente formato di stampa e caratteristiche cartotecniche specifiche) e gli altri autori che partecipano alla sua realizzazione. Viene, inoltre, stabilita una scadenza per la consegna del lavoro ed eventuali conseguenze nel caso di ritardi da parte degli autori.
Viene anche fissato un termine entro il quale l’opera deve essere pubblicata.
NB. Bisogna assicurarsi che la data di consegna sia fissata calcolando un congruo quantitativo di tempo necessario a terminare la realizzazione dell’opera dal momento della firma del contratto. In nessun caso la data di consegna dell’opera dovrebbe precedere la firma del contratto.
COMPENSO
Viene esplicitato il compenso lordo (su cui saranno successivamente applicate le trattenute, a seconda del proprio regime fiscale) concordato precedentemente in via privata.
Il compenso è, solitamente, un anticipo sui diritti d’autore.
Questo significa che, nel contratto, deve essere determinata una percentuale del prezzo di copertina che viene riconosciuta al creatore (o ai creatori) come diritto d’autore (normalmente si aggira attorno all’8% complessivo). Dunque, quando viene venduta una copia, l’8% (esempio) del suo prezzo spetta all’autore (o agli autori), al netto dell’IVA (che per i prodotti editoriali corrisponde al 4%).
Si parla di anticipo quando l’editore corrisponde all’autore una cifra X prima di mettere in vendita l’opera in questione. Questo vuol dire che l’editore anticipa una parte delle entrate che ritiene otterrà dalla vendita dell’opera. Superato il numero di copie vendute necessario per raggiungere il punto di pareggio con la somma anticipata, l’autore avrà poi diritto a ricevere un corrispettivo per ciascuna copia venduta successivamente.
Esempio:
pattuisco il 10% di diritti d’autore sul prezzo di copertina. L’editore mi anticipa 3000€ per un fumetto che costerà 30€ (IVA esclusa) a copia. Per ogni copia mi spettano 3 €. Vuol dire che i miei diritti sulla vendita di 1000 copie vengono anticipati dall’editore.
Dalla 1001esima copia venduta in poi i diritti mi dovranno essere corrisposti.
NB.
– L’8% è un riferimento. È una percentuale molto frequente nei casi in cui l’editore paghi un anticipo o una cifra forfettaria, ma può essere soggetto di trattativa.
– Nel caso in cui un’opera appartenga a più autori, la percentuale viene divisa tra essi in proporzioni da pattuire (solitamente tra i creatori stessi).
– Dovrebbe sempre essere specificato che l’anticipo rappresenta un compenso minimo garantito non rimborsabile: ciò vuol dire che se anche dell’opera non se ne vendesse neppure una copia, l’editore non può chiedere indietro l’anticipo in un secondo momento.
Assicuratevi che la tiratura di stampa della prima edizione sia esplicitata nel contratto. Senza questo dato è impossibile stabilire se l’ammontare dell’anticipo è proporzionato al costo del volume e al tipo di investimento commerciale che l’editore andrà a fare sulla vostra opera.
La percentuale spettante all’autore, inoltre, può essere diversificata in base a:
– scaglioni di copie vendute (ex: 8% fino a 5000 copie, 10% fino a 20000, 12% oltre le 20000, ecc…);
– tipo di supporto (digitale, copie deluxe, ecc);
– vendite a prezzi speciali in occasione di campagne scontistiche;
– vendite in occasioni specifiche (fiere, festival, incontri di presentazione).
CESSIONE DEI DIRITTI
Con la sottoscrizione di un contratto, si possono cedere all’editore tutti o solo alcuni diritti relativi allo sfruttamento dell’opera in questione per un certo lasso di tempo stabilito nel contratto stesso (la durata media di un contratto si aggira sui 7 anni, ma anche questo può essere un punto di trattativa. La durata però non può essere superiore ai 20 anni).
Nonostante sia essenziale cedere alcuni dei diritti sull’opera per consentirne la stampa, non è assolutamente obbligatorio cederli tutti.
Potreste, infatti, cedere i diritti di stampa, ma non quelli di adattamento su altri mezzi (a esempio cinematografici o merchandising) o quelli per edizioni estere a livello globale (decidendo ad esempio di trattenere o concedere i diritti per edizioni in specifici paesi).
È bene leggere con estrema attenzione questa parte ed essere consapevoli che l’autore non è, nella maniera più assoluta, obbligato a cedere tutti i diritti all’editore.
Nella discussione sulla cessione dei diritti devono essere esplicitate le ripartizioni delle percentuali tra autore ed editore in caso di vendita dei diritti ad altri editori per pubblicazioni estere, ristampe su altri supporti, trasposizione su altri media, realizzazione di merchandising, e altre condizioni varie ed eventuali (in questo caso lo standard prevede che ogni singolo diritto sia ripartito al 50% tra autore/i ed editore, ma può essere un altro punto di trattativa).
ACCORDI DI RISERVATEZZA
Il contratto può prevedere clausole di non diffusione dello stesso. Queste, chiaramente, non impediscono di mostrare il contratto ad avvocati/consulenti/agenti o in eventuali casi in cui il contratto necessita di essere mostrato per la tutela di uno specifico diritto.
L’editore può inoltre inserire una clausola di non diffusione, l’importante è che sia limitata a un periodo congruo e ben specificato: per legge l’editore non può impedire all’autore di manifestare e rivendicare la paternità dell’opera (e quindi di inserirla nel curriculum o nel portfolio, o mostrarla a terzi).
RINNOVO E RESCISSIONE
Considerando la durata limitata di un contratto, è bene che siano specificate anche le modalità e i tempi di un eventuale rinnovo. Una clausola che stabilisca un rinnovo automatico non dovrebbe mai essere accettata.
Il contratto dovrebbe anche prevedere delle possibili note di rescissione, nel caso, ad esempio, che l’opera risulti esaurita e l’editore non si dimostri interessato a ristamparla entro un tempo stabilito: in questa situazione i diritti dovrebbero tornare in possesso dell’autore.
RENDICONTAZIONE
Il contratto deve prevedere un articolo che stabilisca la frequenza con cui l’editore corrisponderà all’autore il rendiconto delle vendite dell’opera (suddivise in tutti i formati e i contesti previsti dal contratto stesso). Normalmente la frequenza dovrebbe essere annuale, e il rendiconto pervenire all’autore entro e non oltre il mese di giugno dell’anno successivo (ad esempio: entro giugno 2020 per il rendiconto delle vendite 2019).
Il contratto può ritenersi valido se e solo se firmato da entrambi i contraenti (o da tutti i contraenti, in caso di più autori).
Bisogna fare sempre attenzione a eventuali clausole vessatorie: nel diritto italiano, le clausole vessatorie sono quelle che producono uno squilibrio dei diritti a (s)vantaggio di una delle parti, come, ad esempio, una durata troppo lunga del contratto, il diritto di recesso solo per una delle parti, una clausola di non concorrenza, la cessione a terzi di uno o più diritti di sfruttamento dell’opera, eventuali penali dagli importi eccessivi…
Infine va ricordato che l’autore dovrebbe sempre prendersi tutto il tempo necessario per leggere e valutare le condizioni, chiedere consigli ad amici o altri operatori con cui è in contatto, magari anche a un avvocato, essere sereno nel fare domande specifiche o chiedere modifiche a chi propone il contratto, e solo a quel punto firmare.